Spett.le

MI.P.A.A.F.

Comitato Nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni

di  origine  e  delle  indicazioni

geografiche tipiche dei Vini

Via XX Settembre  n. 20

00187 Roma

 

 

 

Cirò Marina, li 07 Settembre 2010

 

 

Oggetto: Controdeduzioni e istanze su proposta disciplinare DOC “Cirò” 

 

 

In riferimento alla proposta di Disciplinare della Denominazione di Origine controllata dei vini «Ciro’» pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 Agosto 2010, gli scriventi firmatari in calce in qualità di soggetti interessati, presentano controdeduzioni e istanze di seguito esplicitate ai sensi della normativa vigente.

 

Premessa: 

All’ art. 1 comma 1 la Legge 164/92 definisce la Denominazioni di Origine dei vini come “il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzata per designare un prodotto di qualità le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani”. Tale definizione viene ribadita e rafforzata all’Art. 1 del D. L. 8 aprile 2010, n. 61.

Mentre all’art. 1 comma 2 la L. 164/92 definisce l’Indicazione Geografica Tipica dei vini come “il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva”.

Il legislatore ha sentito dunque l’esigenza di esplicitare che per produrre vini a D.O. non è sufficiente che il prodotto derivi da una determinata zona geografica ma è necessario che le caratteristiche dei vini a D.O., a differenza dei vini a I.G.T., siano legate indissolubilmente al terroir d’origine, “all’ambiente naturale ed ai fattori umani” ossia alle pratiche e alle tradizioni enologiche e viticole, alla storia e alle tradizioni di una specifica zona, fattori che hanno un peso determinante per l’identità e la definizione del vino prodotto.

 

Oggi il mercato vinicolo mondiale sta subendo l’attacco dei cosiddetti paesi del “Nuovo Mondo” che propongono vini omologati dal gusto internazionale ad un rapporto qualità/ prezzo estremamente competitivo. In questo mercato fortemente globalizzato, la vitivinicoltura italiana dispone di un’arma in più rispetto alla realtà francese: l’immenso patrimonio dei vitigni autoctoni che permettono di produrre vini facilmente riconoscibili ed inimitabili.

Per questo i produttori italiani e soprattutto quelli di piccole realtà vitivinicole, vedi quelli del Cirò (il Cirò rappresenta circa lo 0,2% dei vini italiani a D.O), hanno necessità di “disciplinari di terroir” cioè di regole di produzione fortemente legate al territorio di origine che li differenzino dall’omologazione dominante e li tutelino da qualsiasi possibilità di imitazione.

Disciplinari di terroir come condizione fondamentale, alti standard qualitativi in vigna e cantina, specifiche strategie di marketing e comunicazione sono gli strumenti che danno la possibilità ai produttori di emergere e distinguersi in un mercato sempre più competitivo e difficile da conquistare.

Riconoscibilità immediata, caratteristiche uniche ed inimitabili, quantità ridotte sono le condizioni primarie per produrre un vino che riesca ad emergere dalla massa e che consenta ai produttori di aumentare i margini di remunerazione.

 

Controdeduzioni e istanze che riguardano l’art. 2 e l’art. 6 della proposta di disciplinare:
 

Articolo 2

La proposta cita: I vini Cirò rosso e rosato devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Gaglioppo minimo 80%

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Calabria da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20% ad esclusione delle varietà Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Merlot, che possono concorrere fino ad un massimo del 10%

 

Controdeduzioni all’art. 2 della proposta di disciplinare: 

  • La possibilità di utilizzare TUTTE le uve a bacca rossa di varietà idonee alla coltivazione nella Regione Calabria compromette l’identità territoriale e culturale del Cirò Rosso, diversamente da quanto disposto dall’art.1 della legge 164/92 che lega le D.O. al terroir d’origine dove i fattori umani, cioè le pratiche enologiche e viticole, la storia e le tradizioni locali, hanno un peso determinante per la caratterizzazione del prodotto.

Nella lista delle varietà idonee esistono vitigni italiani e altri cosiddetti internazionali che nulla hanno a che fare con la tradizione e la pratica vitivinicola del Cirò.

L’adozione di un simile Disciplinare permetterebbe una quantità infinita di combinazioni possibili per la produzione di vini “Cirò” sostanzialmente diversi tra loro, compromettendo così le caratteristiche organolettiche che identificano in modo pressocchè univoco il “Cirò” attualmente prodotto.

Sul mercato saranno presenti prodotti diversi che non rappresenteranno più un territorio ma le diverse aziende.

Di fatto la D.O. sarà parificata all’ I.G.T., un declassamento che recherà grave danno economico all’intero comparto vitivinicolo del Cirò.

 

  • L’art. 2 della proposta di disciplinare non ha il consenso degli attori della filiera vitivinicola del Cirò

Il parere della Regione Calabria non è favorevole alla proposta di modifica del Consorzio per la tutela Ciro’e Melissa.

 

Infatti la nota trasmessa dalla Regione Calabria al Mi.P.A.A.F recita:

“La proposta di modifica originaria poteva dare atto ad interpretazioni distorsive rispetto alla garanzie del legame con il territorio”

pertanto la Regione Calabria ha riformulato l’art.2 in questa forma :

I vini Cirò rosso e rosato devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Gaglioppo minimo 80%

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Calabria da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20% ad esclusione delle varietà Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,  Sangiovese e Merlot,  che possono concorrere fino ad un massimo del 50% al suddetto 20%

 

Il C.d.A. del  Consorzio per la tutela Ciro’e Melissa rispondendo in merito alla proposta della Regione Calabria in data 26.04.2010 comunica di aver approvato all’unanimità quanto segue:

varietà Gaglioppo minimo 80%

uve a bacca nera  provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 20% ad esclusione delle varietà Barbera, Cabernet Franc,  Cabernet Sauvignon,  Sangiovese e Merlot,  che possono concorrere nella misura massima del 10% al suddetto 20% che è sostanzialmente diverso da quanto proposto dalla Regione Calabria, infatti la

Regione pone un limite del 10 % per alcune varietà (50% al suddetto 20%), mentre il C.d.A. Del Consorzio approva un limite del 2% per le stesse varietà (10% al suddetto 20% ).

Inoltre dal verbale delle audizioni tenute dalla Regione Calabria (allegate agli atti del procedimento di modifica) risulta che altri attori importanti della filiera vitivinicola del Cirò  (Coop. CAVIC, Ass. I vignaioli del Cirotano, Azienda Librandi), sono contrari alle modifiche proposte.

Il parere della Regione Calabria non è quindi supportato dal consenso del Consorzio di Tutela, nè dagli altri soggetti interessati che non aderiscono al Consorzio.

 

  • La perizia giurata, allegata dal Consorzio per la tutela Ciro’e Melissa alla richiesta di modifica del disciplinare, non è sufficiente ad attestare la validità della richiesta

 

Nella perizia giurata si dichiara che:

“La necessità di utilizzare una discreta percentuale di uve di vitigni diversi dal Gaglioppo deriva dall’esigenza di migliorare il colore del vino in modo da renderlo più accattivante per l’attuale consumatore”

Per raggiungere tale scopo, nella perizia si valida come modifica migliorativa l’utilizzo di TUTTE le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Calabria. Bisogna invece considerare che le caratteristiche e la qualità del colore di un vino non sono definibili in modo univoco e assoluto. Esistono infatti uve come il Pinot Noir e il Nebbiolo, da cui derivano grandi vini di terroir come i crus della Borgogna, il Barolo, il Barbaresco contraddistinti da una bassa intensità del colore e da tonalità anche aranciate. Di queste caratteristiche cromatiche, i produttori Piemontesi e della Borgogna ne fanno un punto di forza  risultando ugualmente “accattivanti per l’attuale consumatore”.

Inoltre negli studi e nelle ricerche citate nella perizia giurata non sono state studiate TUTTE le varietà a bacca nera idonee alla coltivazione nella Regione Calabria ma solo 3 su 19, (Lovino et al, 2001) questo vale anche per le analisi chimico fisiche ed organolettiche che non hanno riguardato la combinazione del Gaglioppo con TUTTE le varietà idonee alla coltivazione.

Viene così a mancare una valutazione esaustiva ed oggettiva che attesti l’obiettività e la validità della richiesta, contrariamente a quanto disposto all’art. 4 della L. 164/92.

Recenti ricerche (AA. VV. 2008) dimostrano che non tutte le varietà sono adatte ad apportare colore: ad esempio il Nerello Mascalese (compreso tra le varietà idonee) ha un profilo antocianico poco interessante per lo scopo proposto.

Altre ricerche promosse dalla Regione Calabria per la zonazione del Cirò (AA. VV., 2002) riportano una significativa correlazione tra quantità e qualità del colore e quantità di uva Gaglioppo prodotta; infatti a maggior quantità di uva prodotta corrisponde un’evidente decadimento del parametro colore.

A dimostrazione che non è il vitigno Gaglioppo ad avere problemi di colore, ma l’esasperazione produttiva che fa degenerare le caratteristiche cromatiche.

 

  • Assenza di tutela rispetto a possibili variazioni future della base ampelografica.

 

Il concetto di utilizzare TUTTE le varietà a bacca nera idonee alla coltivazione nella Regione Calabria apre al rischio di subire “in automatico” una variazione della base ampelografica da cui è possibile produrre il “Cirò”, senza le necessarie valutazioni tecnico scientifiche ed organolettiche.

Infatti non c’è alcuna norma che nel futuro impedisca di utilizzare vitigni oggi non presenti nell’elenco ma che potrebbero essere considerati idonei alla coltivazione in Calabria.

Tale eventualità, se praticata, corrisponderebbe di fatto ad una modifica del disciplinare di produzione del “Cirò”, eludendo l’iter burocratico previsto dalla normativa in materia di  modifica dei disciplinari di produzione delle D.O.

 

Articolo 6 

La proposta prevede per i vini “Cirò” rosso, rosato e bianco per il parametro Acidità totale minima il valore di 4,5 g/l

 

Controdeduzioni all’art. 6 della proposta di disciplinare: 

L’acidità totale del vino è un valore che incide significativamente sulle caratteristiche organolettiche del prodotto e sulla conservazione del vino. A valori di acidità relativamente bassi corrispondono dal punto di vista organolettico vini piatti e con scarsa attitudine alla conservazione, più instabili dal punto di vista microbiologico (anche per l’influenza che l’acidità totale ha sui valori di pH).

Pertanto variare il valore minimo dell’acidità totale da 5,0 g/l a 4,5 g/l è da considerarsi una modifica peggiorativa rispetto alle caratteristiche attuali del “Cirò”.

Tale modifica, inoltre, non è sostenuta da alcuna valutazione tecnico scientifica nella perizia giurata ne tanto meno da  analisi chimico fisiche ed organolettiche richieste dalla L. 164/92, che verifichino in modo obbiettivo il carattere migliorativo della modifica.

Infine di tale variazione non si trova traccia nella proposta di disciplinare presentata dal Consorzio di Tutela Cirò e Melissa, né tantomeno nel parere rilasciato dalla Regione Calabria.

 

Istanza all’articolo 2 

 

Per quanto riportato nelle controdeduzioni all’art. 2 riteniamo che:

avendo la possibilità di utilizzare indiscriminatamente TUTTE le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Calabria verrebbero sicuramente a mancare le caratteristiche di peculiarità, territorialità ed identità che dovrebbero contraddistinguere i vini a D.O. rispetto ai vini I.G.T.

Inoltre la perizia giurata e le analisi fisico chimiche ed organolettiche sono chiaramente insufficienti a validare il miglioramente delle caratteristiche del “Cirò” attualmente prodotto, poichè non hanno  valutato l’impatto di TUTTE le varietà idonee in combinazione con il Gaglioppo.

L’utilizzo di TUTTE le varietà idonee alla coltiazione in Calabria espone al rischio di cambio di disciplinare senza il necessario iter burocratico.

 

Pertanto chiediamo che l’art. 2 venga così modificato:

  • I vini Cirò rosso e rosato devono essere ottenuti esclusivamente da uve Gaglioppo

o in subordine considerare che nella composizione ampelografica le uve a bacca bianca previste dal vigente disciplinare vengano sostituite SOLO dalle varietà autoctone storicamente presenti nel cirotano atte ad apportare colore e quindi che l’art. 2 venga così modificato:

I vini Cirò rosso e rosato devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Gaglioppo minimo 95%

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa delle varietà Greco Nero, Magliocco, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 5%

 

Istanza all’articolo 6 

 

Considerando il carattere peggiorativo della proposta chiediamo che all’art. 6 il parametro Acidità Totale minima per i vini “Cirò” rosso, rosato, bianco rimanga invariato rispetto al disciplinare  vigente e ciòè:

Acidità Totale minima 5,0 g/l

 

 

Bibliografia:

  1. VV., 2008 – Il Gaglioppo e i suoi fratelli: i vitigni autoctoni calabresi. Territorio creativo, Sommacampagna (VR)
  2. VV., 2002 – Carta dei suoli e zonazione viticola del Cirò DOC. ARSSA Calabria, Cosenza

LOVINO R.,LA NOTTE E., SURIANO S., SAVINO M., DIMITRI P., (2001) – Caratterizzazione polifenolica di uve nere da vino di vitigni autoctoni dell’italia meridionale. Atti 2° Workshop POM Misura 2 – Progetto B35. Foggia, 1° Giugno 2001

 

In fede

 

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