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Il testo unico del vino, i contenuti

Approvata dopo il doppio passaggio parlamentare il TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO, la legge che regolerà tutto il sistema vitivinicolo italiano.

La acheter viagra legge si concentra su un’operazione di semplificazione su produzione, commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio. Un’unica legge di riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto importante. Più certezza del diritto, meno contenziosi e un sistema di controlli migliore per la tutela di un settore chiave per l’agroalimentare italiano – fa sapere il ministero delle politiche agricole.

Ospitiamo l’analisi di Giulio Castagno apparso qualche giorno fa sulla rivista Millevigne diretta da Maurizio Gily a questo indirizzo

Accorpamento

Sostanzialmente si tratta dell’accorpamento di 4 importanti normative: il decreto legislativo 260 sulle sanzioni, la legge Collavini sulla produzione ed il commercio, il decreto legislativo 61 sulle denominazioni, ed infine alcune parti del decreto campo libero che nel 2014 avevano anticipato qualche elemento di sburocratizzazione, ma che avevano anche generato un ulteriore testo in cui andare a cercare norme sul settore vitivinicolo.

Impegni precisi

Oltre alla razionalizzazione normativa, che deriva dall’accorpamento, sono stati assunti due precisi impegni che permetteranno una ulteriore diminuzione dei testi ed una minore proliferazione futura. Si tratta dell’impegno ad adottare, entro 12 mesi, i numerosi decreti applicativi destinati a sostituire quelli che applicavano il decreto 61 e la Collavini; il secondo impegno è quello di adottare celermente i decreti che si renderanno necessari per applicare in Italia le future modifiche delle norme comunitarie.

Naturalmente si è colta l’occasione per introdurre alcune novità che riguardano il vigneto, la cantina, le denominazioni e gli aspetti di certificazione e controllo.

Vigneto

Per il vigneto viene introdotto un principio di “salvaguardia dei vigneti eroici o storici” che prevede un uso privilegiato del programma nazionale di sostegno per le aree vocate che necessitano di particolari interventi di tutela paesaggistica; i superi delle DOC, come già avveniva per quelli delle DOCG, potranno essere destinati ad altra DOC territorialmente compatibile ma solo se il consorzio di tutela della DOC di ricaduta è d’accordo; per evitare accaparramenti speculativi dei nuovi diritti d’impianto, che verranno concessi annualmente, sono previste sanzioni per chi ottiene tali diritti e poi non li esercita.

Cantina

Per la cantina vengono unificati il periodo vendemmiale e quello delle fermentazioni fissandoli, a livello nazionale e non più regionale, dal primo agosto al 31 dicembre. Le fermentazioni potranno durare più a lungo per particolari prodotti passiti o a vendemmia tardiva, anche senza denominazione, in base ad un provvedimento ministeriale annuale; viene ridotta a 350 mg/l la quantità tollerata di alcol metilico nei vini rossi mentre vengono dimezzati i limiti dei cloruri e dei solfati.

Etichettatura

Nell’etichettatura, per i casi in cui un nome di denominazione sia contenuto all’interno di una ragione sociale o indirizzo dell’imbottigliatore, viene stabilito l’obbligo di usare un carattere di dimensione non superiore alla metà (prima era un quarto) di quello della denominazione di origine.

Visto il divieto UE ai nomi di vitigno che evocano una denominazione, viene inserita la possibilità di http://www.cialispharmaciefr24.com/meilleur-site-pour-commander-du-cialis/ prevedere norme nazionali in merito, mediante l’apposito decreto applicativo dell’etichettatura, per consentire comunque di informare il consumatore evitando, nel contempo, una possibile confusione fra denominazioni.

Registri

In materia di tenuta dei registri, e vista l’imminente entrata in vigore del sistema dematerializzato, viene considerato assolto il termine di registrazione con l’inserimento del dato nel sistema informatico aziendale e non con la sua trasmissione.

Scende da 10 a 7 anni il periodo minimo per trasformare una DOC in DOCG mentre viene snellita la procedura per cancellare una denominazione che non viene abitualmente rivendicata.

Controlli

Per il sistema di controllo e certificazione viene eliminato il monopolio del poligrafico per i contrassegni delle DOCG che potranno anche essere stampati da tipografie autorizzate; I consorzi di tutela continuano ad essere incaricati di decidere quale sistema di tracciabilità usare per le DOC e potranno adottare il contrassegno, come per le DOCG, oppure il lotto o ancora:” un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT”.

Quando un produttore è soggetto a più piani di controllo affidati a organismi diversi, viene previsto un meccanismo per cui le visite ispettive ed i prelievi siano effettuati da un solo organismo di controllo.

Per la certificazione delle DOCG resta obbligatorio un controllo sistematico sia analitico che organolettico; per le DOC con produzione superiore ai 10000 ettolitri sarà sistematico il controllo organolettico mentre le analisi potranno essere a campione in base ad un sistema di analisi dei rischi; le DOC più piccole potranno avere il controllo a campione sia organolettico che analitico mentre le IGT continueranno ad essere controllate solo a campione e solo analiticamente.

Viene introdotto il principio del “ravvedimento operoso” per tutte le sanzioni che riguardano irregolarità di tipo documentale con riduzione consistente della sanzione per chi si autosanziona.

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